Art. 1
Definizioni
In vigore dal 25 mag 2018
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «partecipante diretto»: un'impresa come definita all', punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
b) «fondo indicizzato quotato (ETF)»: un fondo come definito all', paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
c) «esecuzione di ordini»: l'esecuzione di ordini per conto dei clienti come definita all', paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE;
d) «cliente al dettaglio»: un cliente al dettaglio come definito all', paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE;
e) «istruzione di regolamento»: un ordine di trasferimento come definito all', lettera i), della direttiva 98/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
f) «parte negoziale»: una parte che agisce in qualità di obbligato principale in un'operazione su titoli di cui all', paragrafo 10, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 909/2014;
g) «membro della sede di negoziazione»: un membro o un partecipante di una sede di negoziazione.
Storico versioni
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