Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 mag 2018
1.   Il dazio doganale supplementare non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione o una riduzione del dazio. 2.   Il dazio doganale supplementare non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali gli importatori possano dimostrare che l'esportazione dagli Stati Uniti nell'Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio supplementare.
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