Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 apr 2018
Il regolamento (UE) n. 401/2013 è così modificato: 1) l' è sostituito dal seguente: « Ai fini del presente regolamento si intende per: a)   “richiesta”: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata, e in particolare: i) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata; ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma; iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione; iv) una domanda riconvenzionale; v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati; b)   “contratto o transazione”: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine “contratto” include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata; c)   “autorità competenti”: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II; d)   “risorse economiche”: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; e)   “congelamento di risorse economiche”: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche; f)   “congelamento di fondi”: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; g)   “fondi”: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo: i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari; vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione e vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; h)   “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; i)   “servizi di intermediazione”: i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo; j)   “importazione”: l'introduzione di merci nel territorio doganale dell'Unione o in altri territori a cui si applica il trattato, alle condizioni previste dagli articoli 349 e 355 dello stesso. Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) che istituisce il codice doganale dell'Unione, essa comprende il collocamento in una zona franca, il vincolo a un regime speciale e l'immissione in libera pratica, ma esclude il transito e la custodia temporanea; k)   «esportazione»: l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione o da altri territori a cui si applica il trattato, alle condizioni previste dagli articoli 349 e 355 dello stesso. Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, essa comprende l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca o dopo il loro vincolo a un regime speciale, ma esclude il transito e la custodia temporanea; l)   «esportatore»: la persona fisica o giuridica a nome della quale è rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel paese terzo e che ha la facoltà di decidere che il prodotto sia spedito fuori dal territorio doganale dell'Unione o da altri territori a cui si applica il trattato; m)   «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo. (*1)  Regolamento (UE) n 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;" 2) all'articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi; 3) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 3 bis 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*2), anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo del Myanmar/Birmania, o per l'uso nel Myanmar/Birmania, qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, interamente o parzialmente, a un uso militare, a un utente finale militare o alla polizia di frontiera. Qualora l'utente finale sia l'esercito del Myanmar/Birmania, si considera che tutti i beni o le tecnologie a duplice uso forniti siano destinati a un uso militare. 2.   Nel decidere se concedere o meno un'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 428/2009, le autorità competenti evitano di concedere autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo del Myanmar/Birmania, o per l'uso nel Myanmar/Birmania, se hanno fondati motivi per ritenere che l'utente finale possa essere l'esercito o la polizia di frontiera o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare. 3.   Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione. 4.   È vietato: a) fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi utente finale militare, alla polizia di frontiera o per un uso militare nel Myanmar/Birmania; b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie in questione o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi utente finale militare, alla polizia di frontiera o per un uso militare nel Myanmar/Birmania. 5.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non pregiudicano l'esecuzione dei contratti conclusi prima del 27 aprile 2018 o dei contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 6.   Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, esportato temporaneamente nel Myanmar/Birmania da personale dell'ONU, da personale dell'UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale. Articolo 3 ter 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato III, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità od organismo del Myanmar/Birmania, o per l'uso nel Myanmar/Birmania, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato il cui sito web è elencato nell'allegato II. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri, i cui siti web sono elencati nell'allegato II non concedono autorizzazioni a norma del paragrafo 1 se hanno fondati motivi per stabilire che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione sarebbero utilizzati a fini di repressione interna dal governo, dagli enti pubblici, dalle imprese o dalle agenzie del Myanmar/Birmania, o da qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione. 3.   L'allegato III elenca le apparecchiature, le tecnologie o i software destinati principalmente ad essere utilizzati per il controllo o l'intercettazione delle comunicazioni via Internet o telefoniche. 4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio dell'autorizzazione. Articolo 3 quater 1.   A meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, il cui sito web è elencato nell'allegato II, non abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione a norma dell'articolo 3 ter, è vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato III, all'installazione, alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell'allegato III o alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato III a qualsiasi persona, entità od organismo del Myanmar/Birmania, o per l'uso nel Myanmar/Birmania; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato III a qualsiasi persona, entità od organismo del Myanmar/Birmania, o per l'uso nel Myanmar/Birmania; c) fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie del Myanmar/Birmania o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per «controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet» si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato III, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi o archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa. (*2)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).»;" 4) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga all', paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 3 bis, paragrafo 1, e all'articolo 3 bis, paragrafo 4, e fatto salvo l'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web di cui all'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate: a) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna elencate nell'allegato I o di beni o tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite e dell'Unione europea o ad operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite; b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di materiale per lo sminamento e di attrezzature destinate ad essere utilizzate nelle operazioni di sminamento, e c) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi ad attrezzature, materiale, programmi e operazioni di cui alle lettere a) e b).»; 5) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 4 bis 1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato IV. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato IV. 3.   Nell'allegato IV figurano: a) le persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Myanmar/Birmania; b) le persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi; c) le persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti sulle presunte gravi violazioni o sui presunti gravi abusi dei diritti umani; d) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi associati alle persone fisiche di cui alle lettere a), b) e c). 4.   L'allegato IV contiene i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati. 5.   L'allegato IV riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Articolo 4 ter 1.   In deroga all'articolo 4 bis, le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche e giuridiche elencate nell'allegato IV e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione di aver comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritengono che debba essere concessa una determinata autorizzazione, oppure e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro quattro settimane dal rilascio dell'autorizzazione. Articolo 4 quater 1.   In deroga all'articolo 4 bis, le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento nell'allegato IV della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 4 bis, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, anteriormente, il o posteriormente a tale data; b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato IV, e d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro quattro settimane dal rilascio dell'autorizzazione. Articolo 4 quinquies 1.   In deroga all'articolo 4 bis, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato IV sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato IV, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l'autorità competente in questione abbia accertato che: a) i fondi o le risorse economiche devono essere usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato IV; b) il pagamento non viola l'articolo 4 bis, paragrafo 2. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro quattro settimane dal rilascio dell'autorizzazione. 3.   L'articolo 4 bis, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni. 4.   Purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 4 bis, il paragrafo 2 dell'articolo 4 bis non si applica al versamento su conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 4 bis sono stati inseriti nell'allegato IV, oppure c) pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato. Articolo 4 sexies 1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a: a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati a norma dell'articolo 4 bis, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tempestivamente tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri interessati, alla Commissione, e b) collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a). 2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri. 3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. Articolo 4 septies 1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza. 2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento. Articolo 4 octies È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui al presente regolamento. Articolo 4 nonies 1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite a norma del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato IV; b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a). 2.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto. 3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento. Articolo 4 decies 1.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 4 bis, il Consiglio modifica l'allegato IV di conseguenza. 2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni. 3.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di conseguenza. 4.   L'elenco di cui all'allegato IV è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.» 6) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti a) i fondi congelati a norma dell'articolo 4 bis e le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies; b) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali. 2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.»; 7) il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato III; 8) il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato IV.
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