Art. 2
In vigore dal 19 apr 2018
I fabbricanti di equipaggiamento marittimo possono utilizzare le seguenti etichette elettroniche, come specificato nell'allegato:
a)
etichette RFID apposte in modo permanente su un elemento dell'equipaggiamento marittimo;
b)
etichette a lettura ottica contenenti codici dati a matrice apposti in modo permanente su un elemento dell'equipaggiamento marittimo; oppure
c)
etichette a lettura ottica contenenti codici dati a matrice marcati in modo permanente su un elemento dell'equipaggiamento marittimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:608:oj#art-2