Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 apr 2018
I fabbricanti di equipaggiamento marittimo possono utilizzare le seguenti etichette elettroniche, come specificato nell'allegato: a) etichette RFID apposte in modo permanente su un elemento dell'equipaggiamento marittimo; b) etichette a lettura ottica contenenti codici dati a matrice apposti in modo permanente su un elemento dell'equipaggiamento marittimo; oppure c) etichette a lettura ottica contenenti codici dati a matrice marcati in modo permanente su un elemento dell'equipaggiamento marittimo.
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