Art. 8
Sanzioni
In vigore dal 18 apr 2018
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri, entro il 23 novembre 2019, notificano le disposizioni delle loro leggi che adottano a norma del paragrafo 1 alla Commissione e la informano tempestivamente di eventuali successive modifiche.
Storico versioni
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