Art. 6 · Valutazione delle tariffe per le consegne transfrontaliere di pacchi unitari

Art. 6

Valutazione delle tariffe per le consegne transfrontaliere di pacchi unitari

In vigore dal 18 apr 2018
Valutazione delle tariffe per le consegne transfrontaliere di pacchi unitari 1.   Sulla base dell'elenco pubblico delle tariffe ottenuto a norma dell', l'autorità nazionale di regolamentazione individua le tariffe transfrontaliere del fornitore di servizi di consegna dei pacchi originari del proprio Stato membro per ciascuno degli invii postali unitari figuranti nell'allegato e ai quali si applica un obbligo di servizio universale che l'autorità nazionale di regolamentazione ritiene oggettivamente necessario valutare. 2.   L'autorità nazionale di regolamentazione valuta oggettivamente, conformemente ai principi di cui all' della direttiva 97/67/CE, le tariffe transfrontaliere individuate a norma del paragrafo 1, al fine di individuare le tariffe transfrontaliere che ritiene irragionevolmente elevate. Ai fini di tale valutazione, l'autorità nazionale di regolamentazione prende in particolare in considerazione i seguenti elementi: a) le tariffe interne e qualsiasi altra tariffa pertinente dei servizi comparabili di consegna dei pacchi nello Stato membro d'origine e nello Stato membro di destinazione; b) l'eventuale applicazione di una tariffa uniforme a due o più Stati membri; c) i volumi di spedizioni bilaterali, i costi di trasporto o di movimentazione specifici, gli altri costi pertinenti e le norme di qualità del servizio; d) il probabile impatto delle tariffe transfrontaliere applicabili sui singoli utenti e sulle piccole e medie imprese, in particolare quelli situati in zone remote o scarsamente popolate, nonché sui singoli utenti con disabilità o a mobilità ridotta, ove possibile senza l'imposizione di oneri sproporzionati. 3.   Oltre agli elementi di cui al paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione, ove lo ritenga necessario, può altresì tener conto in particolare dei seguenti elementi: a) il fatto che le tariffe siano soggette a una specifica regolamentazione dei prezzi a norma della legislazione nazionale; b) gli abusi di posizione dominante sul mercato stabiliti conformemente al diritto applicabile pertinente. 4.   La Commissione definisce orientamenti sulla metodologia da utilizzare in relazione agli elementi elencati ai paragrafi 2 e 3. 5.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione richiede, laddove lo ritenga necessario, eventuali ulteriori elementi di prova relativi a tali tariffe che siano necessari per la valutazione. 6.   Gli elementi di prova di cui al paragrafo 5 sono forniti all'autorità nazionale di regolamentazione entro un mese dal ricevimento della richiesta, unitamente alle eventuali giustificazioni delle tariffe sottoposte a valutazione. 7.   L'autorità nazionale di regolamentazione trasmette la propria valutazione alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno civile in questione. L'autorità nazionale di regolamentazione, inoltre, fornisce alla Commissione una versione non riservata della valutazione. 8.   La Commissione pubblica la versione non riservata della valutazione fornita dalle autorità nazionali di regolamentazione senza indugio e in ogni caso entro un mese dal ricevimento.
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