Art. 9
Relazioni sull'applicazione
In vigore dal 18 apr 2018
Relazioni sull'applicazione
Entro il 31 dicembre 2020, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione, previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui futuri sviluppi.
In tale relazione la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni fornite dagli Stati membri in relazione alla qualità dei dati trasmessi e ai metodi di raccolta dei dati impiegati, nonché delle informazioni sui potenziali miglioramenti e sulle esigenze degli utilizzatori.
In particolare la relazione è intesa a:
a)
valutare, in rapporto ai costi delle statistiche prodotte, i vantaggi che da esse derivano per l'Unione, gli Stati membri nonché i fornitori e gli utilizzatori di informazioni statistiche;
b)
valutare la qualità dei dati trasmessi, i metodi di raccolta dei dati impiegati e la qualità delle statistiche prodotte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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