Art. 4
Raccolta dei dati
In vigore dal 18 apr 2018
Raccolta dei dati
1. Le statistiche che devono essere raccolte sono indicate negli allegati del presente regolamento. Tali statistiche comprendono le seguenti categorie di dati:
a)
statistiche annuali sui trasporti di merci — dati particolareggiati (allegato I);
b)
statistiche annuali sui trasporti passeggeri — dati particolareggiati (allegato II);
c)
statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato III);
d)
statistiche regionali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato IV);
e)
statistiche sui flussi di traffico sulla rete ferroviaria (allegato V).
2. Gli Stati membri comunicano i dati di cui agli allegati I e II per le imprese:
a)
il cui volume totale di trasporto merci è di almeno 200 000 000 di tonnellate-km o almeno 500 000 tonnellate;
b)
il cui volume totale di trasporto passeggeri è di almeno 100 000 000 di passeggeri-km.
La trasmissione dei dati di cui agli allegati I e II è facoltativa per le imprese al di sotto delle soglie di cui alle lettere a) e b).
3. Gli Stati membri trasmettono i dati totali di cui all'allegato VIII per le imprese al di sotto delle soglie di cui al paragrafo 2 se tali dati non sono indicati negli allegati I e II, come specificato all'allegato VIII.
4. Ai fini del presente regolamento, le merci sono classificate a norma dell'allegato VI. Le merci pericolose sono ulteriormente classificate a norma dell'allegato VII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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