Art. 9
Gestione delle informazioni
In vigore dal 9 apr 2018
Gestione delle informazioni
L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista registrano tutte le informazioni pertinenti e l'esito della valutazione di cui all', paragrafo 3, nello sportello unico. Anche l'Agenzia registra l'esito finale della valutazione di cui all', paragrafo 4, nello sportello unico.
Se le autorità nazionali preposte alla sicurezza utilizzano un sistema di gestione delle informazioni per l'esame delle domande loro trasmesse, trasferiscono tutte le informazioni pertinenti allo sportello unico.
Storico versioni
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