Art. 4 · Responsabilità dei richiedenti

Art. 4

Responsabilità dei richiedenti

In vigore dal 9 apr 2018
Responsabilità dei richiedenti 1.   Fatto salvo il termine previsto per la valutazione di cui all', il richiedente presenta la domanda di certificato di sicurezza unico, o di aggiornamento o rinnovo di un tale certificato, attraverso lo sportello unico entro le date seguenti, a seconda dei casi: a) la data di inizio prevista di qualsiasi nuova operazione di trasporto ferroviario; b) la data di inizio prevista di un'operazione di trasporto ferroviario in condizioni diverse da quelle indicate 'nel certificato di sicurezza unico in corso di validità, in seguito a una sostanziale modifica apportata al tipo, alla portata o al settore dell'operazione; c) la data di scadenza del certificato di sicurezza unico in corso di validità. 2.   Nel presentare una domanda per un nuovo certificato di sicurezza unico, il richiedente fornisce le informazioni elencate nell'allegato I. 3.   Nel presentare una domanda di aggiornamento o rinnovo di un certificato di sicurezza unico, il richiedente fornisce le informazioni elencate nell'allegato I e descrive le modifiche apportate dopo il rilascio del certificato in corso di validità. In gravi casi di non conformità che possono incidere sulle prestazioni di sicurezza o creare notevoli rischi per la sicurezza oppure nel caso in cui altre aree problematiche siano individuate durante le attività di supervisione dopo la valutazione precedente, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista decidono se è necessario riesaminare l'intero fascicolo di domanda. 4.   La scelta dell'organismo di certificazione di sicurezza effettuata dal richiedente è vincolante fino a quando non sarà completato o terminato il processo di valutazione della sicurezza. 5.   Se il richiedente chiede una pre-valutazione, presenta le informazioni elencate nell'allegato I, punti da 1 a 6, attraverso lo sportello unico. 6.   Se il fascicolo presentato contiene copie di documenti rilasciati da soggetti diversi dall'organismo di certificazione di sicurezza, il richiedente conserva gli originali per almeno cinque anni dopo la fine del periodo di validità del certificato di sicurezza unico. In caso di rinnovo o aggiornamento, il richiedente conserva gli originali dei documenti presentati con la domanda e rilasciati da soggetti diversi dall'organismo di certificazione di sicurezza per almeno cinque anni dopo la fine del periodo di validità del certificato di sicurezza unico aggiornato o rinnovato. Il richiedente presenta tali documenti originali su richiesta dell'Agenzia o dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza.
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