Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 9 apr 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «organismo di certificazione di sicurezza»: l'organismo responsabile del rilascio di un certificato di sicurezza unico, vale a dire l'Agenzia o un'autorità nazionale preposta alla sicurezza; 2)   «data di ricevimento della domanda»: a) se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, il primo giorno feriale comune all'Agenzia e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista dopo la conferma di ricevimento del fascicolo di domanda; b) se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza agisce come organismo di certificazione di sicurezza, il primo giorno feriale nello Stato membro interessato dopo la conferma di ricevimento del fascicolo di domanda; 3)   «pre-valutazione»: la fase procedurale che precede la presentazione di una domanda, durante la quale il richiedente può chiedere informazioni supplementari sulle fasi successive del processo di valutazione della sicurezza all'organismo di certificazione di sicurezza e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista; 4)   «problematica residua»: una criticità minore individuata durante la valutazione di una domanda di certificato di sicurezza unico, che non ne impedisce il rilascio e che può essere rinviata e presa in considerazione durante la successiva supervisione; 5)   «data di riferimento»: il 16 giugno 2019, eccetto per gli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di aver prorogato il periodo di recepimento di detta direttiva, nel qual caso la data di riferimento è il 16 giugno 2020.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:763:oj#art-2