Art. 10 · Accordi per le visite e le ispezioni dei siti delle imprese ferroviarie e gli audit

Art. 10

Accordi per le visite e le ispezioni dei siti delle imprese ferroviarie e gli audit

In vigore dal 9 apr 2018
Accordi per le visite e le ispezioni dei siti delle imprese ferroviarie e gli audit 1.   In caso di visite e ispezioni nei siti dei richiedenti e di audit, previsti all', paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/798, gli obiettivi e la portata di tali visite e ispezioni nei siti dei richiedenti e degli audit, nonché il ruolo assegnato a ciascuna autorità, sono coordinati dall'Agenzia e dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista. 2.   In caso di visite e ispezioni nei siti dei richiedenti e di audit, previsti all', paragrafi 5 e 8, della direttiva (UE) 2016/798, l'organismo incaricato di procedere alla visita, all'ispezione o all'audit redige una relazione, indicando le problematiche emerse nel corso della valutazione e specificando se sono state risolte con elementi probatori forniti durante la visita, l'ispezione o l'audit e, in caso affermativo, in che modo. La relazione può comprendere anche altre criticità indicate all', che devono essere risolte dal richiedente entro un termine concordato. 3.   In caso di visite e ispezioni nei siti dei richiedenti e di audit, previsti all', paragrafi 5 e 8, della direttiva (UE) 2016/798, il richiedente precisa chi lo rappresenta e le norme e procedure di sicurezza del sito che devono essere rispettate dall'organismo incaricato di effettuare la visita, l'ispezione o l'audit. Il calendario delle visite, delle ispezioni e degli audit, compresa la fornitura delle informazioni sopraindicate, è concordato tra le autorità interessate e il richiedente.
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