Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 9 apr 2018
Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce le modalità pratiche che devono essere applicate dalle imprese ferroviarie quando presentano domande di certificati di sicurezza unici o di rinnovo o aggiornamento di tali certificati attraverso lo sportello unico di cui all' del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («sportello unico»). Esso stabilisce inoltre le modalità pratiche che gli organismi di certificazione di sicurezza devono applicare per la valutazione delle domande di certificati di sicurezza unici o di rinnovo o aggiornamento di tali certificati, nonché per il coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista.
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