Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 9 apr 2018
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le modalità pratiche che devono essere applicate dalle imprese ferroviarie quando presentano domande di certificati di sicurezza unici o di rinnovo o aggiornamento di tali certificati attraverso lo sportello unico di cui all' del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («sportello unico»).
Esso stabilisce inoltre le modalità pratiche che gli organismi di certificazione di sicurezza devono applicare per la valutazione delle domande di certificati di sicurezza unici o di rinnovo o aggiornamento di tali certificati, nonché per il coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:763:oj#art-1