Art. 7 · Responsabilità delle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego

Art. 7

Responsabilità delle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego

In vigore dal 4 apr 2018
Responsabilità delle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego 1.   Ai fini del rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato, le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego sono responsabili: a) della parte da loro svolta nella valutazione in conformità con l'; b) dell'invio di un fascicolo di valutazione all'ente autorizzatore a norma dell', paragrafo 6. 2.   Nell'assolvere le loro responsabilità, le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego svolgono le loro funzioni in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, esercitano un giudizio professionale, imparziale e proporzionato, e forniscono motivazioni comprovate per le conclusioni cui giungono. 3.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza competenti per il settore di impiego provvedono all'impegno preliminare qualora il richiedente ne faccia richiesta. 4.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego scambiano con l'Agenzia e le altre autorità nazionali preposte alla sicurezza tutte le informazioni derivanti dall'esperienza maturata in questioni tecniche e operative che potrebbero essere pertinenti per il rilascio di un'autorizzazione del tipo di veicolo e/o di un'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato, come: a) informazioni ricevute a norma dell', paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2016/798; b) la non conformità con i requisiti essenziali che potrebbero condurre alla modifica o alla revoca di un'autorizzazione in conformità con l' della direttiva (UE) 2016/797; c) carenze riscontrate in una specifica tecnica di interoperabilità in conformità con l' della direttiva (UE) 2016/797. 5.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego stabiliscono disposizioni o procedure interne per gestire il rilascio di un'autorizzazione del tipo di veicolo e/o di un'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato. Tali disposizioni o procedure tengono conto degli accordi di cui all', paragrafo 14, della direttiva (UE) 2016/797 e, se pertinenti, degli accordi multilaterali di cui all', paragrafo 15, della direttiva (UE) 2016/797. 6.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego redigono, pubblicano e mantengono aggiornate le linee guida che descrivono la loro politica linguistica, le disposizioni sulla comunicazione e il procedimento di autorizzazione temporanea, se richiesto in base al quadro giuridico nazionale, e le rendono disponibili al pubblico gratuitamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:545:oj#art-7