Art. 55 · Disposizioni transitorie

Art. 55

Disposizioni transitorie

In vigore dal 4 apr 2018
Disposizioni transitorie 1.   Quando un'autorità nazionale preposta alla sicurezza si rende conto che non è in grado di rilasciare un'autorizzazione del tipo di veicolo in conformità alla direttiva 2008/57/CE prima della data pertinente nello Stato membro interessato, ne informa immediatamente il richiedente e l'Agenzia. 2.   Nel caso di cui all', paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797, il richiedente decide quindi se intende continuare a essere valutato dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza o se vuole presentare una domanda all'Agenzia. Il richiedente informa entrambi gli organismi. Si applicano le seguenti condizioni: a) nei casi in cui il richiedente abbia deciso di presentare una domanda all'Agenzia, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza trasferisce il fascicolo di domanda e i risultati della sua valutazione all'Agenzia. L'Agenzia accetta la valutazione eseguita dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza; b) nei casi in cui il richiedente abbia deciso di continuare la valutazione con l'autorità nazionale preposta alla sicurezza, quest'ultima conclude la valutazione della domanda e decide in merito al rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato in conformità all' della direttiva (UE) 2016/797 e al presente regolamento. 3.   Se il settore di impiego non è limitato a uno Stato membro, l'ente autorizzatore deve essere l'Agenzia; si applica allora la procedura prevista al punto a) del paragrafo 2. 4.   Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, il richiedente presenta una domanda riveduta di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato tramite lo sportello unico in conformità al presente regolamento. Il richiedente può richiedere assistenza agli enti autorizzatori coinvolti per integrare la documentazione. 5.   Le autorizzazioni del veicolo e/o del tipo di veicolo rilasciate dall'Agenzia tra il 16 giugno 2019 e il 16 giugno 2020 non devono riguardare la rete o le reti degli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di non aver ancora recepito la direttiva e di non aver attuato le disposizioni nazionali di recepimento. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno presentato tale notifica: a) considerano l'autorizzazione del tipo di veicolo rilasciata dall'Agenzia come equivalente all'autorizzazione per i tipi di veicoli rilasciata in conformità all' della direttiva 2008/57/CE e applicano il paragrafo 3 dell' della direttiva 2008/57/CE in riferimento a tale tipo di veicolo; b) accettano l'autorizzazione del veicolo rilasciata dall'Agenzia come equivalente alla prima autorizzazione rilasciata in conformità agli o 24 della direttiva 2008/57/CE e rilascia un'autorizzazione aggiuntiva in conformità agli o 25 della direttiva 2008/57/CE. 6.   Nei casi di cui al punto a) del paragrafo 2 e al paragrafo 5, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza coopera con l'Agenzia e si coordina con essa al fine di effettuare la valutazione degli elementi stabiliti al punto a) dell', paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797. 7.   I carri merci conformi al paragrafo 7.1.2. dell'allegato del regolamento STI WAG (UE) 321/2013 e dotati di autorizzazione all'immissione sul mercato devono essere trattati, tra il 16 giugno 2019 e il 16 giugno 2020, come veicoli dotati di un'autorizzazione di messa in servizio del veicolo ai fini della direttiva 2008/57/CE da parte degli Stati membri che hanno trasmesso notifica all'Agenzia e alla Commissione in conformità con l'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno ancora recepito la direttiva né attuato le disposizioni nazionali di recepimento.
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