Art. 51
Riesame a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2016/797
In vigore dal 4 apr 2018
Riesame a norma dell', paragrafo 11, della direttiva (UE) 2016/797
1. Se la decisione dell'ente autorizzatore contiene un rifiuto o differenti condizioni di utilizzo del veicolo e altre restrizioni rispetto a quelle specificate dal richiedente nella sua domanda, il richiedente può richiedere il riesame della decisione entro un mese dalla data della sua ricezione. Tale richiesta deve essere presentata dal richiedente tramite lo sportello unico.
2. Alla richiesta di riesame occorre accludere un elenco degli elementi che, secondo il richiedente, non sono stati presi in considerazione correttamente nel procedimento per l'autorizzazione del veicolo.
3. Eventuali informazioni ulteriori ricevute e depositate tramite lo sportello unico dopo la data di rilascio della decisione di autorizzazione non sono ammissibili come prove.
4. L'ente autorizzatore, se del caso in coordinamento con le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico, garantisce l'imparzialità del processo di riesame.
5. Nell'ambito del processo di riesame vengono valutate nuovamente le questioni alla base della decisione negativa dell'ente autorizzatore in conformità alla richiesta del richiedente.
6. Quando l'Agenzia agisce in qualità di ente autorizzatore, la modifica della decisione è soggetta a riesame in coordinamento con le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego in questione, se del caso.
7. L'ente autorizzatore conferma o modifica la sua decisione iniziale entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di riesame. Tale decisione è comunicata alle parti interessate tramite lo sportello unico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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