Art. 45
Conclusioni della valutazione della domanda
In vigore dal 4 apr 2018
Conclusioni della valutazione della domanda
1. L'ente autorizzatore verifica che la procedura di valutazione della domanda è stata eseguita correttamente e controlla in maniera indipendente che:
a)
le diverse fasi del processo di valutazione della domanda siano state applicate correttamente;
b)
sussistano prove sufficienti in grado di dimostrare che tutti gli aspetti pertinenti della domanda siano stati valutati;
c)
il richiedente abbia ricevuto le risposte scritte ai problemi di tipo 3 e 4 e le richieste di informazioni supplementari;
d)
i problemi di tipo 3 e 4 siano stati risolti o, in caso contrario, che siano state fornite motivazioni chiaramente comprovate;
e)
le valutazioni e le decisioni prese siano documentate, giuste e coerenti;
f)
le conclusioni cui si è giunti siano basate sui fascicoli di valutazione e rispecchino la valutazione nel suo complesso.
2. Se si è giunti alla conclusione che il processo di valutazione della domanda è stato applicato correttamente è sufficiente una conferma della corretta applicazione del paragrafo 1, accompagnata eventualmente da un commento.
3. Se si è giunti alla conclusione che il processo di valutazione della domanda non è stato applicato correttamente le ragioni per cui si è giunti a tale conclusione devono essere chiare e specifiche.
4. Al termine delle attività di valutazione l'ente autorizzatore completa il fascicolo di valutazione riguardante i paragrafi 2 o 3, sulla base dei documenti di valutazione redatti in conformità con l', paragrafo 5, e con l', paragrafo 6.
5. L'ente autorizzatore fornisce motivazioni comprovate per le sue conclusioni nel fascicolo di valutazione di cui al paragrafo 4.
Storico versioni
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