Art. 42 · Dubbio giustificato

Art. 42

Dubbio giustificato

In vigore dal 4 apr 2018
Dubbio giustificato 1.   Se sussiste un dubbio giustificato, l'ente autorizzatore e/o le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico possono, in alternativa, effettuare una o più delle seguenti azioni: a) eseguire un controllo più completo e dettagliato delle informazioni fornite con la domanda; b) richiedere informazioni supplementari al richiedente; c) chiedere che il richiedente effettui prove sulla rete. 2.   La richiesta dell'ente autorizzatore e/o delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico deve specificare la questione che necessita di un'azione da parte del richiedente ma non la natura o il contenuto delle rettifiche che deve eseguire il richiedente. Il richiedente sceglie la modalità più adatta per rispondere alle richieste dell'ente autorizzatore e/o delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico. 3.   L'ente autorizzatore coordina insieme alle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico le azioni proposte dal richiedente. 4.   Fatte salve le disposizioni dell', l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico utilizzano il registro delle criticità di cui all' per gestire i dubbi giustificati. Un dubbio giustificato: a) è sempre classificato come «tipo 4» a norma dell', paragrafo 1, lettera d); b) è sempre accompagnato da una giustificazione; e c) include una descrizione chiara della questione sulla quale il richiedente è chiamato a dare risposta. 5.   Se il richiedente accetta di fornire ulteriori informazioni, a norma dei punti b) e c) del paragrafo 1 su richiesta dell'ente autorizzatore e/o delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico, i tempi per trasmettere le informazioni supplementari sono stabiliti in conformità con l', paragrafo 5, e con l', paragrafo 6. 6.   Nel caso in cui sia possibile eliminare un dubbio giustificato introducendo condizioni di utilizzo del veicolo aggiuntive o più restrittive e altre restrizioni se confrontate con quelle specificate dal richiedente nella sua domanda e se il richiedente accetta, può essere rilasciata un'autorizzazione del tipo di veicolo e/o un'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato vincolata a tali condizioni di utilizzo del veicolo e le altre restrizioni. 7.   Se il richiedente non accetta di fornire ulteriori informazioni per eliminare il dubbio giustificato sollevato dall'ente autorizzatore e/o dalle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico, l'ente autorizzatore prende una decisione sulla base delle informazioni disponibili.
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