Art. 40 · Valutazione della domanda da parte delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico

Art. 40

Valutazione della domanda da parte delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico

In vigore dal 4 apr 2018
Valutazione della domanda da parte delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico 1.   Le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico valutano gli aspetti elencati nell'allegato III. Le valutazioni che devono essere eseguite dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego in questione devono riguardare solo le norme nazionali pertinenti per il settore di impiego e devono essere redatte tenendo conto delle modalità concordate di cui all', paragrafo 1. 2.   Nel valutare la fissazione dei requisiti, le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego in questione controllano la completezza, la pertinenza e la coerenza delle prove prodotte dal richiedente sulla base della metodologia applicata per la fissazione dei requisiti. 3.   Come indicato all', paragrafo 1, lettera d), per il rilascio di una nuova autorizzazione la valutazione eseguita dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego in questione deve limitarsi alle parti del veicolo che sono cambiate e alle ripercussioni di tali cambiamenti sulle parti invariate del veicolo. 4.   I controlli che devono essere eseguiti dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego in questione per l'autorizzazione di un settore di impiego esteso di cui all', paragrafo 1, lettera c), devono limitarsi alle norme nazionali applicabili e alla compatibilità tecnica tra il veicolo e la rete per il settore di impiego esteso. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego non devono ripetere i controlli già eseguiti nell'ambito della precedente autorizzazione. 5.   In conformità con gli della direttiva (UE) 2016/797, in aggiunta agli aspetti specificati nell'allegato III le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego in questione controllano se sono stare registrate informazioni pertinenti a norma dell', paragrafo 2, e ne tengono conto per la valutazione della domanda. Ogni problematica sorta viene annotata nel registro come specificato nell'. 6.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego in questione approntano un fascicolo di valutazione contenente quanto segue: a) una dichiarazione chiara relativa al risultato negativo o positivo della valutazione come da domanda del richiedente per il settore di impiego in questione e, se del caso, per le condizioni di utilizzo e le restrizioni; b) una sintesi delle valutazioni eseguite; c) una relazione stilata sulla base del registro delle criticità per il settore di impiego interessato; d) un elenco comprovante che tutti gli aspetti specificati nell'allegato III sono stati valutati.
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