Art. 38
Valutazione della domanda
In vigore dal 4 apr 2018
Valutazione della domanda
La valutazione della domanda è eseguita dall'ente autorizzatore e dalle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico per fornire una garanzia ragionevole che il richiedente e gli operatori che lo sostengono abbiano adempiuto i loro obblighi e le loro responsabilità nelle fasi di progettazione, produzione, verifica e convalida del veicolo e/o del tipo di veicolo, al fine di garantire la conformità con i requisiti essenziali della legislazione applicabile in modo tale che il veicolo possa essere immesso sul mercato e possa essere usato in modo sicuro nel settore di impiego del tipo di veicolo conformemente alle condizioni di utilizzo e alle altre restrizioni specificate nella domanda.
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