Art. 37 · Coordinamento tra l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per lo specifico settore di impiego ai fini della valutazione della domanda

Art. 37

Coordinamento tra l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per lo specifico settore di impiego ai fini della valutazione della domanda

In vigore dal 4 apr 2018
Coordinamento tra l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per lo specifico settore di impiego ai fini della valutazione della domanda 1.   Allo scopo di valutare la domanda, le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico pianificano, organizzano e concordano le modalità necessarie al fine di prendere in considerazione la classificazione delle norme nazionali e il riconoscimento transnazionale di cui all', paragrafo 10, della direttiva (UE) 2016/797. Le modalità concordate per la valutazione della domanda sono comunicate all'ente autorizzatore e al richiedente. 2.   L'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico si coordinano tra loro al fine di affrontare ogni problematica, compresa ogni istanza che potrebbe richiedere una modifica della domanda e/o una richiesta di informazioni integrative, nel caso in cui la consegna di informazioni integrative abbia ripercussioni sui tempi della valutazione o possa averne sul loro lavoro, e si accordano su come procedere. 3.   Alla conclusione delle attività di coordinamento di cui al paragrafo 2, l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico, ciascuna per la parte di sua competenza, prendono la decisione di informare il richiedente tramite lo sportello unico in merito a ogni istanza che potrebbe richiedere una modifica della domanda e/o informazioni supplementari. 4.   Prima che l'ente autorizzatore prenda la sua decisione finale e che le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico presentino il fascicolo di valutazione, l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego: a) discutono del risultato delle rispettive valutazioni; e b) concordano le condizioni di utilizzo e le altre restrizioni e/o esclusioni di settori di impiego che devono essere incluse nell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o nell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato. 5.   Sulla base del risultato delle attività di coordinamento di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'ente autorizzatore comunica al richiedente le motivazioni comprovate relative alla decisione. A tale fine l'ente autorizzatore tiene conto dei fascicoli di valutazione delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico, di cui all', paragrafo 6, riguardanti il rilascio o il rifiuto dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato, comprese le condizioni di utilizzo del veicolo e le altre restrizioni e/o esclusioni di settori di impiego che devono essere incluse nell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o nell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato. 6.   I registri delle attività di coordinamento sono presi dall'ente autorizzatore e conservati presso lo sportello unico in conformità con l'.
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