Art. 36 · Gestione delle informazioni riguardanti la valutazione della domanda

Art. 36

Gestione delle informazioni riguardanti la valutazione della domanda

In vigore dal 4 apr 2018
Gestione delle informazioni riguardanti la valutazione della domanda 1.   L'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico registrano presso lo sportello unico i risultati delle fasi relative alla procedura di autorizzazione del veicolo nelle quali sono coinvolti, ognuno in relazione alla rispettiva parte svolta nella valutazione, se del caso, compresi tutti i documenti relativi alla domanda che riguardano quanto segue: a) ricezione; b) trattamento; c) valutazione; d) conclusioni della valutazione della domanda, come specificato nell'; e) decisione finale ai fini del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione del tipo di veicolo o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato; f) documentazione finale relativa all'autorizzazione del tipo di veicolo e/o all'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato, in conformità con l'. 2.   La decisione finale ai fini del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato è comunicata al richiedente tramite lo sportello unico. 3.   Per i documenti elencati nel paragrafo 1, l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per lo specifico settore di impiego ricorrono al procedimento di controllo dei documenti fornito dallo sportello unico. 4.   Se utilizzano un sistema di gestione delle informazioni per gestire le domande che ricevono, le autorità nazionali preposte alla sicurezza trasferiscono tutte le informazioni pertinenti allo sportello unico.
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