Art. 3 · Responsabilità del richiedente

Art. 3

Responsabilità del richiedente

In vigore dal 4 apr 2018
Responsabilità del richiedente Il richiedente presenta la domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o all'immissione del veicolo sul mercato in conformità con le disposizioni del presente regolamento. Spetta al richiedente garantire che i requisiti pertinenti della legislazione applicabile siano determinati e soddisfatti quando presenta la domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o la domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato.
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