Art. 24 · Documento di riferimento per l'impegno preliminare

Art. 24

Documento di riferimento per l'impegno preliminare

In vigore dal 4 apr 2018
Documento di riferimento per l'impegno preliminare 1.   Entro un mese dalla data di ricezione della domanda di impegno preliminare, l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico informano il richiedente che la documentazione per l'impegno preliminare è completa oppure che devono chiedere informazioni supplementari pertinenti, stabilendo una scadenza ragionevole per la risposta a tale richiesta. 2.   Se al richiedente viene comunicato che la sua documentazione è completa, l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico emettono, attraverso lo sportello unico, un parere sul metodo proposto dal richiedente nella domanda di impegno preliminare entro due mesi dalla conferma della completezza del fascicolo. Tale parere costituisce il documento di riferimento per l'impegno preliminare e comprende una definizione della versione delle specifiche tecniche di interoperabilità e delle norme nazionali che devono essere applicate per la domanda di autorizzazione, fatto salvo il paragrafo 4. 3.   Il documento di riferimento per l'impegno preliminare specifica quale lingua deve essere usata a norma dell'. 4.   In caso di modifiche che riguardano la documentazione relativa all'impegno preliminare e che sono pertinenti per il documento di riferimento per l'impegno preliminare, il richiedente invia una domanda di impegno preliminare modificata e aggiornata, tenendo conto solo delle modifiche e dei punti di interazione con le parti invariate. Ciò può avvenire nelle seguenti situazioni: a) modifiche alla progettazione o alla metodologia di valutazione derivanti da questioni di sicurezza importanti; b) modifiche dei requisiti giuridici che invalidano il documento di riferimento per l'impegno preliminare; o c) ogni modifica introdotta volontariamente dal richiedente. 5.   Entro un mese, l'ente di autorizzazione, e se del caso le autorità nazionali preposte alla sicurezza del settore di impiego in questione, rivedono ed emettono un parere sulla domanda di impegno preliminare modificata e aggiornata e registrano tale parere in un documento di riferimento per l'impegno preliminare modificato e aggiornato.
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