Art. 16 · Modifiche a un veicolo già autorizzato

Art. 16

Modifiche a un veicolo già autorizzato

In vigore dal 4 apr 2018
Modifiche a un veicolo già autorizzato 1.   Le modifiche a un veicolo già autorizzato connesse a sostituzioni per manutenzione e limitate alla sostituzione di componenti con altri componenti che svolgono funzioni e possiedono prestazioni identiche nell'ambito della manutenzione preventiva o correttiva del veicolo non richiedono un'autorizzazione all'immissione sul mercato. 2.   Ogni altra modifica a un veicolo viene analizzata e classificata in conformità con l', paragrafo 1. 3.   L'ente che gestisce la modifica richiede una nuova autorizzazione all'immissione sul mercato in conformità con l', paragrafo 1, lettera d), se una modifica rientra nel caso previsto dall', paragrafo 1, lettera d). 4.   Se non è il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo, l'ente che gestisce le modifiche a un veicolo già autorizzato classificate in conformità con l', paragrafo 1, lettere b) e c): a) valuta gli scostamenti rispetto alla documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi; b) stabilisce che nessuno dei criteri previsti dall', paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797 è soddisfatto; c) aggiorna la documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi; d) notifica le modifiche all'ente autorizzatore. Ciò può applicarsi a un veicolo o a un numero di veicoli identici. L'ente autorizzatore può emettere, entro 4 mesi, una decisione motivata che richiede una domanda di autorizzazione in caso di classificazione errata o informazioni insufficientemente documentate. 5.   Ogni modifica a un veicolo è soggetta alla gestione della configurazione sotto la responsabilità del detentore o dell'entità da esso incaricata.
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