Art. 10 · Lingua

Art. 10

Lingua

In vigore dal 4 apr 2018
Lingua 1.   Se l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato deve essere rilasciata in conformità con le disposizioni dell', paragrafi da 5 a 7, della direttiva (UE) 2016/797, il richiedente: a) presenta la domanda e il fascicolo ad essa allegato in una delle lingue ufficiali dell'Unione; b) traduce su richiesta parti del fascicolo allegato alla domanda, in conformità con la direttiva (UE) 2016/797, allegato IV, punto 2.6. In tale caso, la lingua da utilizzare è determinata dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza ed è indicata nelle linee guida di cui all', paragrafo 6. 2.   Ogni decisione assunta dall'Agenzia riguardante il rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato, comprese le relative motivazioni comprovate e, se del caso, l'autorizzazione rilasciata per il tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato è redatta nella lingua di cui al punto a) del paragrafo 1.
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