Art. 5
Procedure di verifica della validità di una richiesta di consultazione
In vigore dal 19 mar 2018
Procedure di verifica della validità di una richiesta di consultazione
1. Lo Stato membro destinatario verifica senza indugio se la richiesta di consultazione sia conforme alle prescrizioni dell'.
2. Qualora l'operatore del settore alimentare presenti informazioni insufficienti nella richiesta di consultazione, lo Stato membro destinatario gli chiede di fornire informazioni aggiuntive o di apportare alla richiesta di consultazione le modifiche pertinenti entro un termine stabilito dallo Stato membro destinatario.
3. La richiesta di consultazione è considerata non valida se:
a)
l'operatore del settore alimentare non fornisce le informazioni aggiuntive richieste o la richiesta di consultazione modificata entro il termine specificato dallo Stato membro destinatario;
b)
le informazioni aggiuntive trasmesse sono insufficienti per concludere che la richiesta di consultazione è valida.
4. Lo Stato membro destinatario decide in merito alla validità della richiesta di consultazione e ne informa senza indugio l'operatore del settore alimentare, gli altri Stati membri e la Commissione. Nei casi in cui la richiesta di consultazione è considerata non valida, lo Stato membro destinatario comunica le ragioni di tale conclusione.
Storico versioni
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