Art. 4
Contenuto e presentazione della richiesta di consultazione
In vigore dal 19 mar 2018
Contenuto e presentazione della richiesta di consultazione
1. La richiesta di consultazione è trasmessa per via elettronica allo Stato membro destinatario e si compone dei seguenti elementi:
a)
una lettera di accompagnamento;
b)
un fascicolo tecnico;
c)
documenti giustificativi;
d)
una nota esplicativa che chiarisca le finalità e la pertinenza della documentazione presentata.
2. La lettera di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera a), è redatta conformemente al modello riportato nell'allegato I.
3. Il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 1, lettera b), contiene le informazioni necessarie a consentire allo Stato membro destinatario di raggiungere una conclusione in merito allo status di nuovo alimento ed è redatto conformemente al modello riportato nell'allegato II.
4. In deroga al paragrafo 3, il richiedente non è tenuto a fornire tutti gli elementi di cui all'allegato II, a condizione di avere presentato una giustificazione verificabile per l'assenza di ogni elemento mancante.
Storico versioni
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