Art. 3 · Trasmissione di una richiesta di consultazione

Art. 3

Trasmissione di una richiesta di consultazione

In vigore dal 19 mar 2018
Trasmissione di una richiesta di consultazione 1.   L'operatore del settore alimentare consulta lo Stato membro destinatario come previsto all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, trasmettendogli una richiesta di consultazione. 2.   Qualora intenda immettere l'alimento sul mercato contemporaneamente in più Stati membri, l'operatore del settore alimentare trasmette la richiesta di consultazione soltanto a uno di questi Stati membri.
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