Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 mar 2018
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (UE) 2015/2283, si applicano le seguenti definizioni:
a) «richiesta di consultazione»: una richiesta presentata da un operatore del settore alimentare a uno Stato membro destinatario al fine di determinare lo status di nuovo alimento di un particolare alimento;
b) «Stato membro destinatario»: lo Stato membro in cui l'operatore del settore alimentare intende immettere sul mercato un particolare alimento per la prima volta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:456:oj#art-2