Art. 1
Limiti dei tempi di volo
In vigore dal 13 mar 2018
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
(1)
l' è così modificato:
a)
i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate relative alle operazioni commerciali di trasporto aereo effettuate con velivoli, elicotteri e alianti, tra cui le ispezioni a terra degli aeromobili di operatori che si trovano sotto la sorveglianza della sicurezza di un altro Stato membro, quando atterrano in aerodromi situati nel territorio soggetto alle disposizioni dei trattati.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre norme dettagliate sulle condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca di certificati di operatori di aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008, ad eccezione dei palloni, impegnati in operazioni commerciali di trasporto aereo, sui privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati nonché sulle condizioni alle quali le operazioni vengono proibite, limitate o sottoposte a determinate condizioni nell'interesse della sicurezza.
3. Il presente regolamento stabilisce altresì norme dettagliate sulle condizioni e le procedure per la dichiarazione che devono presentare gli operatori che effettuano operazioni commerciali specializzate con velivoli, elicotteri e alianti od operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi, comprese le operazioni non commerciali specializzate con aeromobili a motore complessi, riguardo alla loro capacità e alla disponibilità dei mezzi per ottemperare alle loro responsabilità relative all'impiego di aeromobili, nonché per la sorveglianza di tali operatori.»;
b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di volo con dirigibili.»;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 7:
«7. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di volo con palloni. Per le operazioni di volo con palloni, ad esclusione dei palloni a gas frenati, si applicano tuttavia i requisiti in materia di sorveglianza di cui all'articolo 3.»;
(2)
all' sono inseriti i punti seguenti:
«1 bis
“pallone”, aeromobile con equipaggio, più leggero dell'aria, sprovvisto di motore e sostenuto in volo mediante l'uso di un gas più leggero dell'aria o di aria calda, compresi i palloni a gas, i palloni ad aria calda, i palloni misti e, sebbene a motore, i dirigibili ad aria calda;
1 ter
“pallone a gas frenato”, un pallone a gas con un sistema di ancoraggio che lo assicura costantemente ad un punto fisso durante il suo impiego;»;
(3)
all'articolo 3, paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente:
«I sistemi di amministrazione e gestione delle autorità competenti degli Stati membri e dell'Agenzia soddisfano i requisiti specificati nell'allegato II.»;
(4)
l'articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli operatori utilizzano soltanto un velivolo, un elicottero o un aliante a fini di trasporto aereo commerciale (in appresso “CAT”), in conformità ai requisiti specificati negli allegati III e IV.»;
b)
al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
velivoli, elicotteri e alianti utilizzati per il trasporto di merci pericolose (DG);»;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli operatori di velivoli ed elicotteri a motore non complessi, nonché di alianti, che effettuano operazioni non commerciali, incluse operazioni non commerciali specializzate, utilizzano soltanto l'aeromobile in conformità ai requisiti di cui all'allegato VII.»;
d)
al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
altri velivoli ed elicotteri nonché alianti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato VII.»;
e)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli operatori utilizzano soltanto un velivolo, un elicottero o un aliante a fini di operazioni commerciali specializzate in conformità ai requisiti di cui agli allegati III e VIII.»;
(5)
l'articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga all'articolo 5 del presente regolamento, e fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 216/2008 e l'allegato I, capitolo P, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (*1) relativi al permesso di volo, i voli elencati di seguito continuano ad essere effettuati conformemente ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività o, se l'operatore non ha una sede principale di attività, del luogo in cui l'operatore è stabilito o risiede:
a)
i voli per l'introduzione o la modifica di tipi di velivolo, elicottero o aliante condotti dalle organizzazioni di progettazione o produzione nell'ambito dei loro privilegi;
b)
i voli che non trasportano passeggeri o merci in cui il velivolo, l'elicottero o l'aliante viene trasportato per operazioni di ammodernamento, riparazione, controlli di manutenzione, ispezioni, consegna, esportazione o simili finalità;
(*1) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).»
"
b)
al paragrafo 4 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«In deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 6, le seguenti operazioni con velivoli ed elicotteri non complessi e con alianti possono essere condotte in conformità all'allegato VII:»;
(6)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Limiti dei tempi di volo
1. Le operazioni CAT sono soggette ai requisiti di cui al capo FTL dell'allegato III.
2. In deroga al paragrafo 1, le operazioni CAT di aerotaxi, del servizio medico di emergenza e a pilotaggio singolo effettuate con velivoli sono soggette ai requisiti specificati nella legislazione nazionale di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3922/91 e all'allegato III, capo Q, del medesimo regolamento.
3. In deroga al paragrafo 1, le operazioni CAT effettuate con elicotteri e con alianti sono conformi ai requisiti specificati nella legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività.
4. Le operazioni non commerciali, comprese le operazioni non commerciali specializzate, effettuate con velivoli ed elicotteri a motore complessi, nonché le operazioni commerciali specializzate con velivoli, elicotteri e alianti soddisfano, in materia di limiti dei tempi di volo, i requisiti specificati nella legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività o, se l'operatore non ha una sede principale di attività, del luogo in cui l'operatore è stabilito o risiede.»;
(7)
l'articolo 10 è così modificato:
a)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. I requisiti di cui agli allegati II e VII si applicano alle operazioni non commerciali con alianti a decorrere dal 25 agosto 2013. Tuttavia gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, hanno deciso prima dell'8 aprile 2019 che tali requisiti non si applicano, in tutto o in parte, a tali operazioni nel loro territorio rendono pubblicamente disponibili tali decisioni. Nel caso in cui eventuali decisioni in tal senso siano ancora in vigore entro l'8 aprile 2020, esse cessano di applicarsi a decorrere da tale data.
3. I requisiti di cui agli allegati II, III, VII e VIII si applicano alle operazioni specializzate con alianti a decorrere dal 1o luglio 2014. Tuttavia gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, hanno deciso prima dell'8 aprile 2019 che tali requisiti non si applicano, in tutto o in parte, a tali operazioni nel loro territorio rendono pubblicamente disponibili tali decisioni. Nel caso in cui eventuali decisioni in tal senso siano ancora in vigore entro l'8 aprile 2020, esse cessano di applicarsi a decorrere da tale data.»;
b)
al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
operazioni CAT con alianti a decorrere dal 1o luglio 2014. Tuttavia gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, hanno deciso prima dell'8 aprile 2019 che tali requisiti non si applicano, in tutto o in parte, a tali operazioni nel loro territorio rendono pubblicamente disponibili tali decisioni. Nel caso in cui eventuali decisioni in tal senso siano ancora in vigore entro l'8 aprile 2020, esse cessano di applicarsi a decorrere da tale data.»;
(8)
gli allegati I, II, III, IV, VII e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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