Art. 5

Art. 5

In vigore dal 8 mar 2018
Le competenti autorità della Cambogia adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la conformità all' e all', nonché a istituire e mantenere strutture e sistemi amministrativi atti a garantire la corretta applicazione della deroga di cui all' e la cooperazione amministrativa, sia con le autorità malesi sia con la Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione, come previsto dal titolo II, capitolo 2, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
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