Art. 14 · Informazioni comunicate alle parti in merito a una domanda di decadenza o di nullità

Art. 14

Informazioni comunicate alle parti in merito a una domanda di decadenza o di nullità

In vigore dal 5 mar 2018
Informazioni comunicate alle parti in merito a una domanda di decadenza o di nullità L'Ufficio invia all'altra parte la domanda di decadenza o di nullità e qualsiasi documento presentato dal richiedente per informarla del deposito di una domanda di revoca o di nullità, nonché qualsiasi comunicazione indirizzata ad una delle parti dall'Ufficio prima dell'esito dell'esame di ricevibilità.
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