Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 mar 2018
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), attualmente classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 e 7304900091) originari della Repubblica popolare cinese. 2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente: Società Aliquota del dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu 71,9 % B120 Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan 48,3 % B118 Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacuring, Co. Ltd, Yongzhong 48,6 % B119 Società elencate nell'allegato I 56,9 % Tutte le altre società 71,9 % B999 3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Gli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora saranno al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale. 4.   Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 nel periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010 (il periodo dell'inchiesta originaria), b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento, c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria, la Commissione può modificare l'allegato I aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta originaria e quindi soggette a un dazio medio ponderato non superiore al 56,9 %. 5.   L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
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