Art. 1 · Informazioni incluse in tutti i modelli

Art. 1

Informazioni incluse in tutti i modelli

In vigore dal 1 mar 2018
Informazioni incluse in tutti i modelli 1.   Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, trasmettono all'ABE le informazioni specificate nei modelli che figurano negli allegati I e II del presente regolamento, al fine di informarla del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) e, se del caso, del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 13, della direttiva 2014/59/UE, entrambi fissati su base individuale e consolidata per ciascun ente che rientra nella loro giurisdizione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 16, della direttiva. 2.   Per quanto riguarda gli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a un MREL consolidato, le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, trasmettono all'ABE anche le informazioni specificate nel modello di cui all'allegato III. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, quando indicato nel modello di cui all'allegato II, le autorità di risoluzione forniscono informazioni qualitative per spiegare, con la massima diligenza possibile, i motivi delle decisioni relative al MREL, includendo, se del caso, riferimenti a piani di risoluzione individuali o di gruppo, decisioni pubbliche o dichiarazioni politiche delle autorità di risoluzione, o altri documenti giustificativi. 4.   I termini utilizzati nell'allegato II hanno il significato attribuito loro nelle disposizioni pertinenti indicate nella relativa colonna della tabella figurante nell'allegato.
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