Art. 1 · Modifica del regolamento delegato (UE) n. 639/2014

Art. 1

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 639/2014

In vigore dal 28 feb 2018
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 Il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è modificato come segue: 1) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'ammissibilità delle superfici investite a canapa è subordinata all'utilizzo di sementi delle varietà elencate nel “catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole” al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (*1). Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (*2) o, per le varietà da conservare, dell'articolo 10 della direttiva 2008/62/CE della Commissione (*3). (*1)  Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1)." (*2)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74)." (*3)  Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13).»;" 2) all'articolo 52, il paragrafo 3 è soppresso; 3) all'articolo 53, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Fatto salvo l'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per l'importo unitario del sostegno di cui al secondo comma, gli Stati membri possono decidere di applicare importi unitari modulati a determinate categorie di agricoltori o a livello di azienda agricola, per tener conto delle economie di scala risultanti dalle dimensioni delle strutture di produzione in determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli destinatari o, se la misura è destinata a una regione o ad un intero settore, nella regione o nel settore interessato. L'articolo 67, paragrafo 1, del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, alla comunicazione di tali decisioni.»; 4) all'articolo 53 bis, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Se la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'ambito di una misura di sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda considerato è pari o superiore alla superficie o al numero di capi cui è fatto riferimento all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, quali comunicati in conformità al punto 3, lettera j), dell'allegato I del presente regolamento, la misura di sostegno non beneficia di alcun trasferimento di fondi da altre misure di sostegno. 3.   Se la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'ambito di una misura di sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda considerato è inferiore alla superficie o al numero di capi cui è fatto riferimento all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, quali comunicati in conformità al punto 3, lettera j), dell'allegato I del presente regolamento, il trasferimento di fondi non può comportare che l'importo unitario sia inferiore al rapporto tra l'importo fissato per il finanziamento comunicato a norma del punto 3, lettera i), del suddetto allegato e la superficie o il numero di capi di cui all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.»; 5) all'articolo 54, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Se il sostegno nell'ambito di una determinata misura di sostegno accoppiato può essere concesso anche nell'ambito di un'altra misura di sostegno accoppiato, o di una misura attuata in virtù di altre misure e politiche dell'Unione, gli Stati membri garantiscono che l'agricoltore interessato possa ricevere il sostegno finalizzato a far fronte alla stessa difficoltà, secondo quanto indicato all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e quale definito per tale misura di sostegno accoppiato, nell'ambito di una sola misura per settore, regione, determinato tipo di agricoltura o determinato settore agricolo destinatario a norma di detta disposizione.»; 6) all'articolo 67, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per ciascuna misura interessata, la giustificazione che il trasferimento è coerente con il carattere limitativo della produzione del regime, di cui all'articolo 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e non annulla le decisioni comunicate alla Commissione ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»; 7) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
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