Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 22 feb 2018
Modifiche Il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue: 1) all', paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) pari o sotto la soglia dello 0,5 %, purché il soggetto dichiarante dati di gruppo soddisfi determinati criteri quantitativi o qualitativi che ne attestino la rilevanza per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario dell'area dell'euro, ad esempio in ragione delle sue interconnessioni con altri enti finanziari dell'area dell'euro, delle sue attività inter-giurisdizionali, della sua insostituibilità, della complessità della sua struttura societaria o della vigilanza diretta da parte della BCE; e/o di determinati Stati membri dell'area dell'euro, ad esempio in ragione dell'importanza relativa del soggetto dichiarante dati di gruppo all'interno di un particolare segmento del mercato dei servizi bancari in uno o più Stati membri dell'area dell'euro o della vigilanza diretta da parte della BCE.»; 2) l'articolo 3 bis è modificato come segue: a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi del paragrafo 5, la BCE richiede che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalino con cadenza trimestrale l'indicatore “l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)” titolo per titolo, e “l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito contabile)” titolo per titolo, in relazione ai titoli con o senza codice ISIN detenuti dal loro gruppo in conformità al capo 2 dell'allegato I.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   Fatto salvo quando disposto al paragrafo 1, i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano i dati di gruppo alla BCE se la BCN competente decide che i soggetti dichiaranti dati di gruppo debbano segnalare le informazioni statistiche direttamente alla BCE ai sensi degli articoli 3 bis e 4 ter dell'indirizzo BCE/2013/7.»; 3) l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 4 bis Deroghe per i soggetti dichiaranti dati di gruppo 1.   La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, previa consultazione con la BCN competente, può concedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione imposti all'articolo 3 bis, come segue: a) la BCN competente o la BCE, secondo il caso, può permettere che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalino, titolo per titolo, le informazioni statistiche relative al 95 % dell'ammontare dei titoli detenuti da loro o dal loro gruppo, in conformità al presente regolamento, a condizione che il restante 5 % dei titoli detenuti dal gruppo non sia emesso da un unico emittente; b) la BCN competente o la BCE, secondo il caso, può richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di fornire informazioni ulteriori in merito al tipo di titoli per i quali è stata concessa una deroga ai sensi della lettera a). 2.   La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE previa consultazione con la BCN competente, può concedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione rispetto all'indicatore “l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)”, titolo per titolo, come stabilito all'articolo 3 bis, paragrafo 3, purché la BCN competente o la BCE, secondo il caso, sia in grado di ricavare tali dati da quelli raccolti da altre fonti. 3.   Per un periodo di due anni dalla prima segnalazione in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 2, la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, previa consultazione della BCN competente, può concedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione rispetto alla segnalazione per ogni entità di cui al capo 2 dell'allegato I per entità residenti al di fuori dell'Unione a condizione che la BCN competente o la BCE, secondo il caso, possa ricavare le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato I per le entità residenti al di fuori dell'Unione nel loro insieme.»; 4) l'articolo 4 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 4 ter Deroghe generale e disciplina applicabile a tutte le deroghe 1.   La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, previa consultazione con la BCN competente, può concedere deroghe agli obblighi di segnalazione imposti dal presente regolamento se i soggetti dichiaranti effettivi segnalano gli stessi dati ai sensi: (a) del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (*1); (b) del regolamento (UE) n 1073/2013 (BCE/2013/38); (c) del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40); o (d) del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50); ovvero se la BCN competente o la BCE, secondo il caso, possa ricavare gli stessi dati altrimenti, in conformità ai requisiti statistici minimi specificati nell'allegato III. 2.   La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, si assicura che le condizioni stabilite nel presente articolo, nell'articolo 4 e nell'articolo 4 bis siano soddisfatte ai fini della concessione, del rinnovo o del ritiro, secondo il caso e ove necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall'inizio di ciascun anno solare. 3.   La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE previa consultazione della BCN competente, può sottoporre i soggetti dichiaranti effettivi, cui sono state concesse deroghe ai sensi del presente articolo, dell'articolo 4 o dell'articolo 4 bis, a ulteriori obblighi di segnalazione, laddove la BCN competente o la BCE ritenga necessari ulteriori dettagli, secondo il caso. I soggetti dichiaranti effettivi segnalano i dati richiesti entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta della BCN competente o della BCE, secondo il caso. 4.   Ove siano state concesse deroghe dalla BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dalla BCE, i soggetti dichiaranti effettivi possono tuttavia adempiere gli obblighi di segnalazione integrale. Un soggetto effettivamente dichiarante che opti per non avvalersi delle deroghe concesse dalla BCN competente o dalla BCE, secondo il caso, prima di avvalersene in un momento successivo, deve ottenere l'assenso della BCN competente o della BCE, secondo il caso. (*1)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).»;" 5) l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 6 bis Tempistica dei dati di gruppo 1.   Le BCN trasmettono alla BCE i dati trimestrali titolo per titolo, in conformità all'articolo 3 bis, paragrafo 1, e al capo 2 dell'allegato I, entro le ore 18.00 CET del cinquantacinquesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono. 2.   Qualora una BCN decida ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, che i soggetti dichiaranti segnalino le informazioni statistiche direttamente alla BCE, i soggetti dichiaranti trasmettono tali informazioni alla BCE entro le ore 18.00 CET del quarantaciquesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.»; 6) l'articolo 7 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 7 bis Fusioni, scissioni e riorganizzazioni In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, i soggetti dichiaranti interessati, una volta che l'intenzione di realizzare tali operazioni sia divenuta di pubblico dominio e in debito anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informano la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, direttamente o tramite l'ANC competente, in conformità ai meccanismi di cooperazione, delle procedure previste per adempiere agli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.»; 7) è inserito il seguente articolo 10 quater: «Articolo 10 quater Prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/318 della Banca centrale europea (BCE/2018/7) La prima segnalazione di dati a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 3 bis successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/318 della Banca centrale europea (BCE/2018/7) (*2) inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di settembre 2018. (*2)  Regolamento (UE) 2018/318 della Banca centrale europea, del 22 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2018/7) (GU L 62 del 5.3.2018, pag. 4).»;" 8) gli Allegati I, II e III sono modificati in modo conforme all'allegato al presente regolamento.
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