Art. 6 · Trasmissione di microdati alla Commissione (Eurostat)

Art. 6

Trasmissione di microdati alla Commissione (Eurostat)

In vigore dal 19 feb 2018
Trasmissione di microdati alla Commissione (Eurostat) 1.   Gli Stati membri trasmettono i microdati precontrollati (senza identificazione diretta e comprensivi dei fattori di ponderazione) di cui al presente regolamento secondo uno standard di scambio dei dati stabilito dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi a Eurostat servendosi del punto unico di accesso onde consentire alla Commissione (Eurostat) di reperire tali informazioni per via elettronica. 2.   Gli Stati membri trasmettono i microdati precontrollati entro 9 mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati nazionale.
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