Art. 6
Trasmissione di microdati alla Commissione (Eurostat)
In vigore dal 19 feb 2018
Trasmissione di microdati alla Commissione (Eurostat)
1. Gli Stati membri trasmettono i microdati precontrollati (senza identificazione diretta e comprensivi dei fattori di ponderazione) di cui al presente regolamento secondo uno standard di scambio dei dati stabilito dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi a Eurostat servendosi del punto unico di accesso onde consentire alla Commissione (Eurostat) di reperire tali informazioni per via elettronica.
2. Gli Stati membri trasmettono i microdati precontrollati entro 9 mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati nazionale.
Storico versioni
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