Art. 2
In vigore dal 19 feb 2018
Le spese incorse dalla Francia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo:
a)
per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell'Unione e in quella francese di cui all'allegato; nonché
b)
per gli allevamenti che sono stati soggetti alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicati nelle zone indicate nella legislazione dell'Unione e della Francia di cui all'allegato («zone regolamentate»); nonché
c)
se sono state versate ai beneficiari dalla Francia entro il 30 settembre 2018. Non si applica l', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; nonché
d)
se l'animale o prodotto, per il periodo di cui al paragrafo a), non ha beneficiato di alcuna compensazione tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.
Storico versioni
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