Art. 8
Coordinamento tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza e cooperazione con altre autorità o altri organismi
In vigore dal 16 feb 2018
Coordinamento tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza e cooperazione con altre autorità o altri organismi
1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza coinvolte nella supervisione di un gestore di una o più infrastrutture transfrontaliere o di un'impresa ferroviaria che opera in più di uno Stato membro coordinano le loro attività di supervisione a norma dell'articolo 17, paragrafi 7 e 9, della direttiva (UE) 2016/798.
Una volta emesso un certificato di sicurezza unico o un'autorizzazione di sicurezza, le autorità nazionali preposte alla sicurezza decidono sollecitamente quale di esse debba assumere un ruolo guida nel coordinamento della supervisione della corretta applicazione e dell'efficacia del sistema di gestione della sicurezza, fermi restando gli obblighi cui le autorità nazionali preposte alla sicurezza sono soggette a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere d) e j), e dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/798.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali preposte alla sicurezza mettono a punto procedure basate sul quadro per il coordinamento e la supervisione congiunta di cui all'allegato II.
3. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza realizzano inoltre intese di cooperazione con organismi investigativi nazionali, con organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e con altre autorità o altri organismi pertinenti.
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