Art. 5
Legami tra supervisione e valutazione
In vigore dal 16 feb 2018
Legami tra supervisione e valutazione
1. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza che effettua la supervisione utilizza e, se del caso, condivide le informazioni raccolte in merito alla prestazione del sistema di gestione della sicurezza durante le sue attività di supervisione al fine di rinnovare o aggiornare i certificati di sicurezza unici o le autorizzazioni di sicurezza.
2. Qualora non sia competente per l'emissione del certificato di sicurezza unico o dell'autorizzazione di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui al paragrafo 1, su richiesta e dopo aver ricevuto una domanda di rinnovo o di aggiornamento, si coordina tempestivamente con l'Agenzia, che agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, o con la pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza, in caso di infrastruttura transfrontaliera.
In base all'esito del coordinamento di cui al primo comma, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza individua e indirizza le informazioni rilevanti per valutare se il sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura funzioni in modo efficiente. Tali informazioni comprendono almeno:
a)
una descrizione delle non conformità gravi che possono incidere sulla prestazione di sicurezza o creare seri rischi per la sicurezza ed eventuali altri settori che destano preoccupazione individuati nel corso delle attività di supervisione svolte a partire dalla valutazione precedente;
b)
lo stato del piano (o dei piani) d'azione fissato/i dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura al fine di risolvere le non conformità gravi e qualsiasi altro ambito che desta preoccupazione di cui alla lettera a), e le azioni pertinenti che sono state adottate dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza per sorvegliare la risoluzione di tali questioni;
c)
un riepilogo della prestazione di sicurezza dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura operante nel rispettivo Stato membro;
d)
lo stato del piano (o dei piani) d'azione fissato/i dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura al fine di risolvere eventuali problematiche residue di precedenti valutazioni.
Storico versioni
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