Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/68
In vigore dal 15 feb 2018
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/68
Il regolamento delegato (UE) 2015/68 è così modificato:
1)
l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
Prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto e ai trattori su cui sono montati
1. Le prescrizioni riguardanti le prestazioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto dei dispositivi di frenatura e dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio e ai trattori su cui sono montati sono stabilite nell'allegato XIII. Tali prescrizioni si applicano fino al 31 dicembre 2024.
2. I costruttori di veicoli non montano raccordi idraulici del tipo a un condotto sui trattori nuovi dopo il 31 dicembre 2024.»;
2)
l'articolo 17 è così modificato:
a)
il secondo comma è soppresso;
b)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Con effetto dal 1o gennaio 2025, le autorità nazionali vietano la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione di trattori nuovi su cui sono montati raccordi idraulici del tipo a un condotto.»;
3)
gli allegati I, IV e XIII del regolamento delegato (UE) 2015/68 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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