Art. 1 · Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/68

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/68

In vigore dal 15 feb 2018
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/68 Il regolamento delegato (UE) 2015/68 è così modificato: 1) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto e ai trattori su cui sono montati 1.   Le prescrizioni riguardanti le prestazioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto dei dispositivi di frenatura e dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio e ai trattori su cui sono montati sono stabilite nell'allegato XIII. Tali prescrizioni si applicano fino al 31 dicembre 2024. 2.   I costruttori di veicoli non montano raccordi idraulici del tipo a un condotto sui trattori nuovi dopo il 31 dicembre 2024.»; 2) l'articolo 17 è così modificato: a) il secondo comma è soppresso; b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Con effetto dal 1o gennaio 2025, le autorità nazionali vietano la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione di trattori nuovi su cui sono montati raccordi idraulici del tipo a un condotto.»; 3) gli allegati I, IV e XIII del regolamento delegato (UE) 2015/68 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
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