Art. 14
Deroghe
In vigore dal 12 feb 2018
Deroghe
1. Con il consenso del costruttore del veicolo, il fabbricante del motore può fornire al costruttore di tale veicolo il motore separatamente dal relativo sistema di post-trattamento dei gas di scarico, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato X del regolamento delegato (UE) 2017/654.
2. Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione temporanea sul mercato, ai fini delle prove sul campo in conformità alle disposizioni di cui all'allegato XI del regolamento delegato (UE) 2017/654, di motori non omologati UE a norma degli del presente regolamento.
Storico versioni
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