Art. 13
Disposizioni transitorie
In vigore dal 12 feb 2018
Disposizioni transitorie
1. A decorrere dal 21 luglio 2018:
a)
le autorità di omologazione non rifiutano di rilasciare l'omologazione UE o l'omologazione nazionale a un nuovo tipo di motore o a una nuova famiglia di motori se tale tipo di motore o famiglia di motori è conforme agli ;
b)
le autorità di omologazione non rifiutano di rilasciare l'omologazione UE o l'omologazione nazionale a un nuovo tipo di veicolo se tale tipo di veicolo è conforme agli articoli da 3 a 6 e all';
c)
gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato, la vendita e la messa in servizio dei motori conformi agli o all' e l'immissione sul mercato, la vendita, l'immatricolazione e la messa in servizio dei veicoli agricoli e forestali conformi agli articoli da 3 a 6 e all'.
2. Fino alla data obbligatoria di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento alle omologazioni UE della categoria di motori interessata, stabilita nell'allegato III di detto regolamento, le autorità di omologazione continuano a rilasciare omologazioni UE e deroghe ai tipi di veicoli agricoli e forestali o ai tipi di motori e alle famiglie di motori in conformità al regolamento delegato (UE) 2015/96 nella versione applicabile il 20 luglio 2018.
3. A partire dalla data obbligatoria di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all'immissione sul mercato della categoria di motori interessata, stabilita nell'allegato III di detto regolamento, gli Stati membri non autorizzano più l'immissione sul mercato, la vendita, l'immatricolazione o la messa in servizio dei veicoli o l'immissione sul mercato, la vendita o la messa in servizio dei motori omologati a norma del regolamento delegato (UE) 2015/96.
Fino a tali date gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato, la vendita, l'immatricolazione o la messa in servizio dei veicoli o l'immissione sul mercato, la vendita o la messa in servizio dei motori in conformità alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2015/96. Il regime di flessibilità di cui all' di detto regolamento delegato si applica solamente ai veicoli agricoli e forestali muniti di motori omologati nel rispetto delle prescrizioni relative ai limiti di emissione della fase immediatamente precedente quella applicabile.
4. I motori che al 20 luglio 2018 non erano soggetti all'omologazione relativa alle emissioni inquinanti a norma del regolamento delegato (UE) 2015/96 possono continuare a essere immessi sul mercato, venduti o messi in servizio fino alla data obbligatoria di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all'immissione sul mercato della categoria di motori interessata, stabilita nell'allegato III di detto regolamento, in base alla normativa nazionale in vigore.
I veicoli agricoli e forestali omologati in conformità al regolamento (UE) n. 167/2013 e muniti di tali motori possono continuare a essere immessi sul mercato, venduti, immatricolati o messi in servizio fino alle stesse date.
5. I motori di transizione possono continuare a essere immessi sul mercato, venduti o messi in servizio nei 24 mesi successivi alla data obbligatoria di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all'immissione sul mercato della categoria di motori interessata, stabilita nell'allegato III di detto regolamento.
I veicoli agricoli e forestali muniti di motori di transizione possono essere immessi sul mercato, venduti, immatricolati o messi in servizio nei 24 mesi successivi alla data obbligatoria di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all'immissione sul mercato della categoria di motori interessata, stabilita nell'allegato III di detto regolamento, purché tali veicoli soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
a)
la loro data di produzione non è di oltre 18 mesi successiva alla data obbligatoria di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all'immissione sul mercato della categoria di motori interessata, stabilita nell'allegato III di detto regolamento;
b)
sono marcati in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte 2, punto 2.1, del presente regolamento.
Per i motori di categoria NRE, gli Stati membri autorizzano una proroga di ulteriori 12 mesi, rispetto al periodo di 24 mesi e al periodo di 18 mesi di cui al primo e secondo comma, per i costruttori di veicoli aventi una produzione annua totale di veicoli agricoli e forestali motorizzati inferiore alle 100 unità. Ai fini del calcolo di tale produzione totale annua, tutti i costruttori di veicoli sotto il controllo della stessa persona fisica o giuridica sono considerati come un singolo costruttore di veicoli.
6. Ai fini dell'immissione sul mercato di motori di ricambio per veicoli agricoli e forestali in conformità all'articolo 58, paragrafi 10 e 11, del regolamento (UE) 2016/1628, il fabbricante si accerta che i motori di ricambio siano conformi alle prescrizioni riguardanti la marcatura di cui all'allegato XX, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione (12), all'articolo 32, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2016/1628 e all'allegato IV, punti 1 e 5.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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