Art. 12
Obblighi a carico dei fabbricanti dei motori
In vigore dal 12 feb 2018
Obblighi a carico dei fabbricanti dei motori
Qualora il costruttore di un veicolo agricolo o forestale non coincida con il fabbricante del motore, quest'ultimo deve mettere a disposizione del costruttore del veicolo le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 53 a 56 del regolamento (UE) n. 167/2013 e all' del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione (11).
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