Art. 3
In vigore dal 7 feb 2018
1. La Commissione adegua annualmente il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all'Unione dalla CDSOA degli Stati Uniti. La Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione oppure l'elenco di cui all'allegato I alle seguenti condizioni:
a)
l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio è pari al 72 % dell'importo dei pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA per dazi antidumping e compensativi versati per le importazioni provenienti dall'Unione nel corso dell'anno più recente per il quale sono disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi;
b)
l'adeguamento è effettuato secondo modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti selezionati originari degli Stati Uniti rappresenti, in un anno, un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio;
c)
fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione aumenta, la Commissione aggiunge prodotti all'elenco riportato nell'allegato I; tali prodotti sono selezionati a partire dall'elenco di cui all'allegato II, seguendo l'ordine di quest'ultimo;
d)
fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione diminuisce, dall'elenco di cui all'allegato I vengono eliminati dei prodotti; la Commissione depenna in primo luogo i prodotti che figuravano nell'elenco di cui all'allegato II al 1o maggio 2005 e che sono stati inclusi nell'elenco di cui all'allegato I in una fase successiva; essa procede quindi ad eliminare i prodotti che figuravano nell'elenco di cui all'allegato I al 1o maggio 2005, seguendo l'ordine di detto elenco;
e)
la Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione quando aggiungendo prodotti all'elenco di cui all'allegato I o eliminandone alcuni non è possibile adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio.
2. Se aggiunge prodotti all'elenco di cui all'allegato I, la Commissione modifica nel contempo l'elenco di cui all'allegato II, rimuovendo i prodotti in questione da detto allegato. Essa non modifica l'ordine dei prodotti che rimangono sull'elenco di cui all'allegato II.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di apportare le modifiche e gli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Qualora le informazioni sui pagamenti effettuati dagli Stati Uniti siano disponibili tardi nel corso dell'anno, in modo che non risulti possibile rispettare i termini regolamentari e imposti dall'OMC seguendo la procedura di cui all' e qualora, in caso di adeguamenti e modifiche degli allegati, sussistano imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all' si applica agli atti delegati adottati ai sensi del primo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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