Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 feb 2018
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti, in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti. Sono esclusi i seguenti prodotti: — quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi, — quelli solo laminati a caldo o a freddo. Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Aliquota del dazio definitivo (%) Codice addizionale TARIC Hesteel Co., Ltd Handan Branch 27,8 C227 Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd 27,8 C158 Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch 27,8 C159 Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd 27,8 C228 Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd 17,2 C229 Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd 17,2 C164 Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd 27,9 C230 Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd 27,9 C112 Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato 26,1 C231 Tutte le altre società 27,9 C999 3.   L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di acciai anticorrosione venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». Qualora tale fattura non sia presentata, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». 4.   Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 (il periodo dell'inchiesta), b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento, c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria, la Commissione può modificare l'allegato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette a un dazio medio ponderato non superiore al 26,1 %. 5.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da pagare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora equivale al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno lavorativo del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.
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