Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 feb 2018
Le società applicano le modifiche di cui all', lettera a), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2018 o in data successiva. Le società applicano le modifiche di cui all', lettera b), a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2018 o in data successiva. Le società applicano le modifiche di cui all', lettera c), a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2017 o in data successiva.
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