Art. 8 · Tempestività

Art. 8

Tempestività

In vigore dal 26 gen 2018
Tempestività 1.   I soggetti dichiaranti trasmettono alla BCN competente o all'ANC di riferimento o a entrambe, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, i dati trimestrali richiesti, non oltre dieci settimane dopo la fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. Tale termine è anticipato di una settimana ogni anno e sarà di sette settimane nel 2022. 2.   I soggetti dichiaranti trasmettono alla BCN competente o all'ANC di riferimento o a entrambe, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, i dati annuali richiesti, non oltre venti settimane dopo la fine dell'anno a cui i dati si riferiscono. Tale termine è anticipato di due settimane ogni anno e sarà di quattordici settimane nel 2022.
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