Art. 2 · Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

Art. 2

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

In vigore dal 26 gen 2018
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione 1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione consistono negli FP residenti negli Stati membri dell'area dell'euro. 2.   Gli FP compresi fra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono soggetti a obblighi di segnalazione statistica integrale, a meno che non siano applicabili deroghe ai sensi dell'. 3.   Fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 1, ai fini della raccolta di informazioni sulle attività e le passività degli FP conformemente alla parte 3 dell'allegato I, la BCN competente può decidere che gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione includano singoli gestori di fondi residenti nel loro Stato membro. In tali casi, la BCN può garantire una deroga ad un FP collegato al gestore del fondo pensione incluso tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione a condizione che le informazioni statistiche richieste in conformità alla parte 3 dell'allegato I siano raccolte dal rispettivo gestore del fondo pensione o dalle altre fonti disponibili. Le BCN verificano per tempo il rispetto di tale condizione al fine di accordare o revocare, se del caso, eventuali deroghe con decorrenza dall'inizio dell'anno civile successivo, di concerto con la BCE.
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